RISARCIMENTO DEL DANNO – Morte di congiunti (parenti della vittima) – Danno non patrimoniale patito dagli stretti congiunti – Danno “presuntivo” – Sussistenza – Danno ” in re ipsa” – Esclusione – Ragioni
In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 29/05/2020)